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Il Regolamento della Camera

Parte III - Procedure di indirizzo, di controllo e di informazione
Capo XXVIII: Delle Procedure di Collegamento con l'Attività di Organismi Comunitari e Internazionali
  • Art. 127 (*)
    1. Gli atti normativi emanati dal Consiglio dei Ministri e dalla Commissione delle Comunità europee o i progetti di tali atti, non appena pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee, sono deferiti per l'esame alla Commissione competente per materia, con il parere della Commissione politiche dell' Unione europea.
    2. Entro il termine di trenta giorni, le Commissioni competenti esaminano il testo normativo in questione e possono esprimere in un documento finale il proprio avviso sulla opportunità di possibili iniziative. Il documento è stampato e distribuito ed è comunicato dal Presidente della Camera al Presidente del Senato e al Presidente del Consiglio.

    (*) Articolo modificato, da ultimo, il 1° agosto 1996. Vedi il testo a fronte delle diverse modifiche.

INDICE DEL REGOLAMENTO DELLA CAMERA